Il Consiglio di Stato conferma: la mera pendenza del procedimento penale non giustifica l’Amministrazione ad escludere un candidato da una procedura concorsuale.

La controversia trae origine dal provvedimento con cui il Ministero della Giustizia ha escluso un candidato dal 180° Corso di formazione allievi agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria, tramite un provvedimento che l’interessato ha immediatamente impugnato presso il TAR della Liguria. Il Giudice regionale ha accolto il ricorso, sostenendo, in sintesi, che la mera pendenza di un procedimento penale, in assenza di qualunque vaglio dell’autorità giudiziaria sulla responsabilità dell’indagato, non giustifica l’automatismo espulsivo e impone all’amministrazione un apprezzamento autonomo dei fatti che rendono ineludibile la partecipazione del privato al procedimento amministrativo, da garantire mediante la comunicazione di cui all’art. 7 della legge n. 241 del 1990, grazie alla quale lo stesso Ministero avrebbe potuto acquisire elementi maggiori per ricostruire la vicenda e valutarne la gravità.

Il Consiglio di Stato ribadisce: le clausole del bando devono essere interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole.

È recentissima la sentenza con cui il Consiglio di Stato, confermando l’orientamento espresso in primo grado dal TAR del Veneto, ha espresso il principio di diritto per cui, in materia di procedure concorsuali, le clausole previste dal bando devono essere interpretate analizzando
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