Il Consiglio di Stato conferma: la mera pendenza del procedimento penale non giustifica l’Amministrazione ad escludere un candidato da una procedura concorsuale.

È recentissima la pronuncia con cui il Consiglio di Stato è stato adito al fine di poter valutare se la mera pendenza di un procedimento penale a carico di un candidato ad una selezione concorsuale, possa legittimare l’Amministrazione ad espellerlo dalla competizione, poiché privo del requisito della condotta incensurabile richiesto dalla lex specialis.

La controversia trae origine dal provvedimento con cui il Ministero della Giustizia ha escluso un candidato dal 180° Corso di formazione allievi agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria, tramite un provvedimento che l’interessato ha immediatamente impugnato presso il TAR della Liguria. Il Giudice regionale ha accolto il ricorso, sostenendo, in sintesi, che la mera pendenza di un procedimento penale, in assenza di qualunque vaglio dell’autorità giudiziaria sulla responsabilità dell’indagato, non giustifica l’automatismo espulsivo e impone all’amministrazione un apprezzamento autonomo dei fatti che rendono ineludibile la partecipazione del privato al procedimento amministrativo, da garantire mediante la comunicazione di cui all’art. 7 della legge n. 241 del 1990, grazie alla quale lo stesso Ministero avrebbe potuto acquisire elementi maggiori per ricostruire la vicenda e valutarne la gravità.

Il Ministero ha impugnato la sentenza del Tar Liguria che accoglieva il ricorso proposto dal candidato escluso presso il Consiglio di Stato, il quale ha sostanzialmente confermato la decisione.

Per il CDS, infatti, il provvedimento originario del Ministero “è affetto da palese irragionevolezza e travisamento dei fatti poiché la mancanza del requisito della condotta incensurabile viene fondata sulla mera pendenza del procedimento penale in assenza di qualunque accertamento del fatto addebitato e di qualunque vaglio del giudice penale in ordine all’effettiva commissione del reato da parte del candidato, difettando finanche l’esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero”.

Ma vi è di più. Difatti, per il supremo organo della giustizia amministrativa, “L’esclusione dal concorso, senza riserve e con carattere di definitività, per mancanza del requisito della condotta incensurabile sulla base della mera pendenza del procedimento penale si pone in contrasto con i principi costituzionali già innanzi richiamati e non è conforme ai parametri di logicità, proporzionalità e adeguatezza dell’azione amministrativa, oltre che ai principi espressi dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo”.

Da ultimo, il Giudice adito, riprendendo una risalente pronuncia, ha ribadito il principio per cui  “la pendenza di un procedimento penale a carico di un partecipante ad un concorso per l’arruolamento nelle forze armate, in coerenza con la presunzione di innocenza sancita dall’art. 27 cost., non può fondare alcuna valutazione negativa circa il possesso delle qualità morali e di condotta del candidato, così da giustificarne l’esclusione, ma semmai può costituire unicamente una circostanza che induce all’ammissione con riserva dell’aspirante, essendo comunque compito dell’amministrazione di vigilare sull’esito di siffatto procedimento (sez. IV, 7 novembre 2001, n.5729)”.

In conclusione, pertanto, per il Consiglio di Stato, bene ha fatto il TAR Liguria ad accogliere il ricorso, rilevando il difetto di istruttoria e motivazione del provvedimento del Ministero, in quanto basato su una mera presunzione di colpevolezza non ancora accertata.