Impedimento da Covid-19. Il TAR del Lazio continua a riconoscere l’eccezionalità della situazione pandemica e obbliga l’Amministrazione a disporre le “prove suppletive”
È ampiamente noto che la pandemia da Covid-19 abbia completamente stravolto la vita quotidiana di ogni cittadino e, mentre si cerca di tornare alla più totale normalità, vi sono ancora degli strascichi che riverberano anche nelle procedure concorsuali.
Infatti, è di poche settimane fa la sentenza del TAR (Sezione Terza BIS) tramite cui, in merito al Concorso STEM, indetto per il reclutamento del personale docente, il Collegio ha ordinato l’Amministrazione all’indizione delle prove suppletive per quei soggetti impossibilitati a partecipare alla prova prevista dal bando per positività al Covid-19.
Sulla questione, il TAR, riprendendo la giurisprudenza delineatasi tra il 2021 e il 2022, ha statuito che: “La mancata previsione di prove suppletive, laddove vi sia stato impedimento oggettivo in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19, costituisce omissione della “lex specialis” illogica e irragionevole. Come già osservato da questo TAR con sentenza della Sez. III-bis del 12.5.2021, n. 5666, il principio di autoresponsabilità e di regolare svolgimento dei procedimenti amministrativi incontra un limite in un’emergenza pandemica globale relativa a provvedimenti adottati non per la tutela individuale del singolo partecipante alla procedura concorsuale, ma della collettività, posto che la previsione dell’obbligo di isolamento domiciliare è diretta a tutelare un interesse non solo e non tanto del soggetto infetto o potenzialmente infetto da Covid-19, ma soprattutto quella a impedire la diffusione la pandemia nella collettività. Ne discende che, a fronte di provvedimenti di carattere eccezionale e legati a una situazione pandemica, appare priva di logicità e ragionevolezza la mancata previsione di strumenti idonei a garantire la partecipazione di soggetti alle prove concorsuali.”
Lo strumento che, nel caso concreto, è stato individuato come maggiormente idoneo a garantire la partecipazione a tutti i soggetti è la calendarizzazione delle prove suppletive.
Infatti, il Giudice ha chiosato: “Per le superiori ragioni il ricorso deve quindi trovare accoglimento nei limiti soggettivi di cui sopra, da cui deriva l’obbligo della P.A. di disporre le prove “suppletive”, previa comunque ulteriore verifica in ordine all’effettivo possesso da parte dei candidati dei requisiti indicati in motivazione e del loro effettivo stato di impossibilitati causa Covid a presenziare nelle date originariamente indicate”.