Concorsi Pubblici: non si può escludere il candidato in caso di sintomi Covid!

É illegittimo il provvedimento con il quale è stata disposta l’esclusione di una candidata da un concorso pubblico bandito dal Comune di Trieste alla quale è stata rilevata latemperatura corporea superiore a 37,5 gradi nel giorno della prova. Lo ha stabilito il Tar Friuli Venezia Giulia con sentenza del 1 dicembre 2020, n. 415 accogliendo le doglianze di una candidata la quale nell’agosto scorso era stata eliminata dalle selezioni per 12 posti da educatore negli asili comunali, in quanto, prima delle prove, le era stata rilevata latemperatura superiore ai 37,5 gradi. Ritenendo l’espulsione illegittima la candidata è ricorsa al Tar per l’annullamento dell’atto in data 26 agosto 2020 a firma del presidente della Commissione di selezione, consegnatole a mani nella stessa data, con cui è stata “allontanata dal PalaTrieste, dove ha luogo la prova scritta, ed esclusa dalla selezione pubblica… In quanto è stata rilevata una temperatura superiore ai 37,5 gradi…”. Secondo il Tar, non si tratta di una causa di esclusione espressamente prevista per legge e non espressamente regolata da norme finalizzate al contrasto dell’emergenza virus. Ha aggiunto che la decisione assunta non può ritenersi in alcun modo giustificata nemmeno dalle cautele imposte dalla straordinarietà dell’emergenza pandemica, atteso che il diritto a partecipare alla selezione di che trattasi da parte dell’interessata, in quanto funzionale alla soddisfazione del diritto al lavoro, non può essere svilito al punto da essere trattato alla stregua della momentanea interdizione ad accedere a una struttura commerciale o balneare e neppure paragonata al diniego di accesso al luogo di lavoro. In questo senso si deve prendere anche in considerazione che la decisione di esclusione dalla selezione deriva dall’estemporanea misurazione della temperatura corporea effettuata da personale non sanitario, privo di specifica formazione, posto per l’appunto a presidiarne l’ingresso. In definitiva il Tar ha affermato che il Comune di Trieste, considerando la situazione straordinaria, avrebbe potuto e dovuto prevedere l’ipotesi e, quindi, organizzare sessioni suppletive dedicate al caso specifico e non meramente e banalmente penalizzazione dei candidati, sospettati, loro malgrado, di essere ipoteticamente affetti da Covid e per tale solo motivo esclusi definitivamente dalla procedura.