CONCORSO PUBBLICO POLIZIA PENITENZIARIA: IL TATUAGGIO VISIBILE NON E’ MOTIVO AUTOMATICO DI ESCLUSIONE

Il tatuaggio visibile non costituisce causa di esclusione automatica dai concorsi pubblici.

Il TAR Lazio con la sentenza n.02063 ha accolto il ricorso di un candidato avente ad oggetto l’annullamento del giudizio collegiale di non idoneità per tatuaggio espresso dalla commissione medica esaminatrice.

I giudici amministrativi  hanno ritenuto fondate le censure in relazione al concorso per titoli ed esami a 375 posti di allievo agente maschile del ruolo degli agenti e assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, affermando che la presenza di un tatuaggio visibile non comporta l’esclusione automatica da un concorso. Secondo il TAR infatti : “ non è sufficiente la mera visibilità di un tatuaggio per giustificare l’esclusione di un candidato dal concorso, indipendentemente dal fatto che il tatuaggio risulti deturpante dell’immagine del militare o possa risultare indicativo di personalità abnorme; sebbene la presenza di un tatuaggio su una parte del corpo non coperta dall’uniforme sia rilevante al fine della valutazione di idoneità, si deve escludere l’automatismo tra la visibilità del tatuaggio e l’esclusione dal concorso per l’accesso al corpo di polizia penitenziaria, essendo necessario che la Commissione di concorso, esercitando la propria discrezionalità tecnica, valuti se il tatuaggio, oltre che visibile, costituisca causa di non idoneità in quanto deturpante o contrario al decoro per le istituzioni ovvero in quanto indicatore di personalità abnorme”.

Dalla pronuncia in esame si evidenzia che la Commissione esaminatrice è tenuta a considerare tutti gli elementi costitutivi della idoneità, ivi inclusa la circostanza che il tatuaggio del candidato in questione non era deturpante o contrario al decoro per le istituzioni, oltre che in stato di rimozione chirurgica.

Ed infatti nella sentenza il Giudice amministrativo ha precisato che l’Amministrazione non ha correttamente applicato l’art.123 dell’ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, nella parte in cui prevede l’inidoneità del tatuaggio solo quando lo stesso è deturpante o non conforme al decoro istituzionale della funzione degli appartenenti alla Polizia Penitenziaria.