CONCORSO PUBBLICI: LA LAUREA AL CICLO UNICO NON PUÒ ESSERE EQUIPARATA ALLA LAUREA TRIENNALE

È illegittimo equiparare la laurea a ciclo unico vecchio ordinamento alla laurea triennale al fine di attribuire in un concorso pubblico punteggi differenti.

Lo ha stabilito con una recentissima ordinanza n. 1739 il Tar Lazio il 14 febbraio 2022 accogliendo le doglianze di una ricorrente la quale dopo aver partecipato al concorso per addetto all’Ufficio del processo nel momento in cui è stata pubblicata la graduatoria definitiva, pur essendo in possesso di una laurea vecchio ordinamento, si è vista attribuire due punti in meno di chi aveva una laurea triennale.

Secondo i giudici amministrativi non sussiste nessun dubbio in merito “al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale”.

E continuando il collegio aggiunge “ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un’illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate.”

Questo Studio Legale aveva già rilevato questa anomalia nell’attribuzione dei punteggi e, sin da subito, aveva segnalato la previsione dell’art.6 c.2 lett.b del Bando la quale danneggia chi ha conseguito la laurea in giurisprudenza a ciclo unico vecchio ordinamento perché la sua laurea, nonostante la conclusione del ciclo di studi, è considerata equivalente a coloro che hanno conseguito la triennale del nuovo ordinamento con l’attribuzione di soli 3 punti.