CONCORSO PUBBLICO: ANNULLATO IL CONCORSO MIUR E RINVIO ALLE PROVE SUPPLETTIVE

È illegittimo il provvedimento di una pubblica amministrazione la quale non ha previsto lo svolgimento di prove suppletive malgrado alcuni candidati fossero stati costretti alla quarantena nei giorni previsti per il concorso.

Lo ha stabilito il TAR Lazio il 17 gennaio 2022 con sentenza n. 463 con la quale ha accolto il ricorso collettivo avente ad oggetto l’annullamento della procedura straordinaria indetta dal MIUR per “l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno” e la conseguente graduatoria di merito, da parte di alcuni candidati impossibilitati a presentarsi allo svolgimento delle prove concorsuali tenutesi dal 22/10/2020 al 16/11/2020. I candidati erano sottoposti ad isolamento fiduciario ed in quarantena in applicazione delle vigenti misure sanitarie di contrasto e di contenimento del virus Covid-19, nei giorni scelti per le prove del concorso, e si trovavano quindi nell’impossibilità di partecipare e di essere inclusi nella graduatoria di merito finale.

I giudici amministrativi hanno affermato che a fronte di una situazione di carattere eccezionale legata a una situazione pandemica l’amministrazione avrebbe dovuto prevedere strumenti idonei a consentire l’espletamento delle prove a tutti i candidati. Nel caso di specie gli strumenti idonei sono la previsione di prove suppletive per i candidati ingiustamente pretermessi a causa di disposizioni limitative della libertà personale necessarie per tutelare la salute pubblica.

Nello specifico si legge nel provvedimento “il principio di contestuale svolgimento delle prove preselettive risulta quindi cedevole rispetto alla tutela del diritto dei consociati a partecipare a un pubblico concorso al quale non abbiano potuto partecipare per causa di forza maggiore, consistente in provvedimenti adottati per motivi sanitari e diretti a tutelare la pubblica incolumità e salute. L’eccezionalità della situazione pandemica appare pertanto giustificare la previsione di prove di carattere suppletivo o di altri strumenti che consentano lo svolgimento della prova concorsuale a dei cittadini ai quali tale partecipazione è inibita per motivi legati alla incolumità pubblica.”

In altre parole, il Tar con la menzionata pronuncia ha stabilito la definitiva ammissione dei ricorrenti alle prove già sostenute e il loro inserimento in graduatoria, come determinato all’esito del superamento delle prove.