Fideiussione bancaria: nullità totale rilevabile d’ufficio

È viziato da nullità assoluta il contratto di fideiussione che sia una riproduzione dello schema e contrattuale relativo alla fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (c.d. “fideiussioni omnibus”) predisposto dall’Associazione bancaria italiana (ABI). L’eccezione può essere rilevata d’ufficio dal Giudice, in ogni stato e grado del processo, ed anche se è stata sollevata dalle partiper la prima volta nella comparsa conclusione, deve ritenersi ammissibile. Questo principio lo ha stabilito il Tribunale di Salerno con sentenza del 13 10.202 accogliendo le doglianze del fideiussore il quale aveva sottoscritto un contratto di fideiussione a garanzia dei debiti di una società verso un istituto di credito. Il fideiussore inizialmente ha proposto opposizione ad un decreto ingiunto e in un secondo momento, con la comparsa conclusionale, ha sollevato l’eccezione di nullità della fideiussione da egli sottoscritta. Già in precedenza la Cassazione con sentenza n. 13846 del 2019, riprendendo una decisione del 2017, aveva affermato che le fideiussioni prestate a garanzia delle operazioni bancarie redatte su modulo uniforme ABI sono totalmente nulle in quanto violano il divieto delle intese anticoncorrenziali previsto dall’art. 2, comma 2, lett. a) della L. 287/1990 con cui sono vietate le intese tra imprese che abbiano l’oggetto o l’effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale. Di conseguenza le dichiarazioni fideiussorie, predisposte unilateralmente dalla Banca e sottoscritte dai ricorrenti in forma di negozio unilaterale, sono nulle in quanto potrebbero portare ad una standardizzazione dell’offerta sul territorio nazionale. Deve escludersi invece l’applicabilità della nullità parziale alle sole clausole frutto dell’intesa vietata ex art. 1419 c.c. perché il rispetto dei superiori valori di solidarietà, muniti dirilevanza costituzionale (art. 2 e 41 Cost.) che permeano tutto l’impianto dei rapporti tra privati, dalla fase prenegoziale (art. 1137 c.c.) a quella esecutiva (artt. 1175, 1375 c.c.), ben giustifica la sanzione della nullità assoluta anche per scoraggiare comportamenti che si possono tradurre in una alterazione del mercato. Pertanto secondo il Giudice Salernitano l’opponente avendo sottoscritto una garanzia personale nulla, non ha alcun obbligo per lo stesso nei confronti della Banca opposta di corrispondere la somma oggetto di ingiunzione.